Rapina utilizzando una mascherina obbligatoria per l’emergenza Covid: sussiste l’aggravante del “travisamento del volto”

È recentissima la sentenza della seconda sezione penale della Corte di Cassazione in tema di rapina, secondo cui la circostanza aggravante del “travisamento del volto” può dirsi integrata anche dalla condotta di colui che abbia commesso il reato indossando una mascherina obbligatoria per ragioni di pandemia da Covid – 19.

In data 09 giugno 2020, infatti, il Tribunale di Latina aveva condannato un imputato per il reato di rapina aggravata dalla circostanza di cui all’art. 628, comma 3, n.1) c.p., e cioè per aver commesso il fatto con il volto travisato.

La peculiarità della decisione consta dal fatto che il giudice di prima istanza ha ritenuto sussistente l’aggravante del travisamento del volto poiché il reato veniva commesso dall’imputato indossando una mascherina obbligatoria per l’emergenza da Covid – 19.

Sentenza che peraltro veniva altresì confermata dalla Corte di Appello di Roma nel successivo grado di giudizio.

Per tali motivi, l’imputato decideva di proporre ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione rilevando, tra i motivi, una violazione di legge e conseguente vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante relativa al travisamento del volto avvenuto, stando alla sua versione dei fatti, con mascherina resa obbligatoria dalla normativa conseguente all’emergenza pandemica da Covid – 19.

Invero, secondo il legale, quello dell’imputato sarebbe in sostanza un comportamento del tutto giustificato e imposto dalla stessa legge che, per tali ragioni, non potrebbe allo stesso tempo rimproveragli anche un aggravante del delitto contestato.

Diametralmente opposta è stata, invece, la decisione assunta della Suprema Corte di Cassazione che in prima facie ha ritenuto il ricorso infondato; in secondo luogo ha poi specificato, a chiare lettere, che con riguardo alla possibilità di ipotizzare l’aggravante del travisamento del volto in relazione all’obbligo di indossare la mascherina in conseguenza dell’emergenza pandemica, deve rilevarsi che “il travisamento medesimo risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto (Cass. Pen., Sez. 2, 20 novembre 2017, n. 56937). La presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere” (Cass. Pen., Sez. 2, 17 gennaio 2022, n. 1712).

La decisione degli Ermellini, pur lasciando spazio (per alcuni) a qualche sorriso, è tuttavia in linea con i passati orientamenti giurisprudenziali pronunciati dalla stessa Corte, i quali hanno da sempre affermato che ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina sarebbe sufficiente persino una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa.

Detto ciò, non rimane che restare in attesa di eventuali decisioni contrarie a quella oggi analizzata, aspettando con una certa curiosità le motivazioni “pro esclusione” della citata aggravante, nel caso in cui un soggetto commetta una rapina con il volto travisato da una mascherina oggi d’obbligo per evidenti ragioni di pandemia.