Il preposto : importanti novità ai sensi al decreto fisco-lavoro

Il decreto fisco lavoro, convertito nella legge n. 215/2021, interviene in materia di sicurezza sui posti di lavoro apportando alcune importanti novità, al fine di agire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione ovvero che impiegano lavoratori non in regola.

In altri termini, si pone l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in ambito di salute e sicurezza sul lavoro e di offrire un maggiore coordinamento fra i soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione, attraverso la modifica del d.lgs n. 81/2008.

In primo luogo, viene previsto che i datori di lavoro sia pubblici che privati, così come i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività in funzione delle attribuzioni e le competenze conferite, hanno l’obbligo di individuare il soggetto preposto per eseguire le attività di vigilanza contemplate dall’articolo 19.

Si precisa che il “preposto”, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs n. 81/2008, è infatti quel soggetto che “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”

Il citato art. 19 impone in particolare alla figura in esame l’obbligo di “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Viene altresì previsto che il preposto possa “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Si fa presente che prima del sopra citato decreto, al preposto non era riconosciuto alcun potere di intervento, ma soltanto quello di rendere edotti i superiori diretti in caso di persistenza della inosservanza.

Da questo momento dunque il preposto, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, dovrà interrompere temporaneamente l’attività fermo restando comunque l’obbligo di segnalazione tempestiva al datore di lavoro e al dirigente delle non conformità accertate e rilevate.

Viene inoltre previsto l’obbligo per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente, quale sia il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8 bis, T.U.).

Altra importante novità prevista dal decreto fisco – lavoro è quella relativa alla possibilità, per contratti e accordi collettivi di lavoro, di stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza, fermo restando che lo stesso non debba subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.

In ragione dell’importanza della carica ricoperta dal preposto, il decreto si sofferma anche sulla formazione e addestramento di questa figura, prevendendo che le attività formative di questo soggetto debbano svolgersi interamente in presenza, nonché ripetute con cadenza minima biennale e comunque ogni qualvolta dovesse rendersi necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi già presenti o dell’insorgenza di nuovi.

In caso di inosservanza di quanto sopra, le sanzioni correlate sono particolarmente gravose: a titolo esemplificativo, la mancata individuazione del preposto da parte del datore di lavoro è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.