Quando si parla di NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) si fa riferimento all’indennità che mensilmente viene riconosciuta nei casi di disoccupazione ed avente lo scopo di fornire una tutela a sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano assicurati dal datore di lavoro contro la disoccupazione involontaria presso INPS.
La NASPI è stata introdotta con il D.Lgs 22/2015 e spetta si lavoratori che risultino in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione
Questa condizione deve permanere per tutta la durata della erogazione della indennità, poiché condizione essenziale è appunto l’assenza di un impiego (subordinato o autonomo). È poi previsto che il lavoratore disoccupato predisponga la cosiddetta “ Did” ovvero una dichiarazione d disponibilità immediata al lavoro che deve essere compilata dal lavoratore stesso tramite il sito ANpal oppure attraverso la stessa domanda di Naspi. In seguito il lavoratore dovrà contattare il Centro per l’Impiego di competenza entro trenta giorni per la definizione di un patto di servizio personalizzato che indica in sostanza la disponibilità del lavoratore ad una serie di attività, quali la disponibilità a partecipare a determinate attività di formazione, di laboratorio utili al rafforzamento delle competenze utili per la ricerca di una nuova occupazione, oppure disponibilità al coinvolgimento in iniziative di politica attiva, di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.
- Almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Ai fini del calcolo di cui sopra sono sufficienti tutte le settimane retribuite nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, purchè per esse risulti anno per anno, per esse risulti erogata una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. Vado ad aggiungere che per contribuzione utile il Legislatore intende anche quella dovuta ma non versata in base al principio della automaticità delle prestazioni sancito dall’art. 2116 c.c.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario, a tal proposito è opportuno specificare che rientrano in questa casistica anche il licenziamento disciplinare, la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta, oppure per il rifiuto del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda purchè distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici. Sono altresì comprese le dimissioni rassegnate nel periodo tutelato di maternità, e le dimissioni per giusta causa. Recentemente è peraltro intervenuto il Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza che ha previsto una ulteriore ipotesi di dimissione per giusta causa che consente l’accesso alla Naspi.
Venendo all’ultima novità in tema di riconoscimento della Naspi, è corretto parlare di un vero cambio di rotta a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa. Questo si è reso indispensabile poiché in occasione della liquidazione giudiziale delle società, la sorte dei rapporti di lavoro non era oggetto di una regolamentazione normativa specifica, tanto che i lavoratori venivano considerato alla stessa stregua degli altri creditori.
Con l’art. 189 del Codice della crisi di impresa l’apertura della liquidazione giudiziale invece nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. Tuttavia i rapporti di lavoro in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi sino a quando il Curatore (munito dell’autorizzazione del Giudice delegato) comunica ai lavoratori coinvolti il subentro o in alternativa il recesso. È però da precisare, che durante tutto questo periodo di stallo il comma 5 dell’art. 189 del Codice della crisi di impresa, prevede che laddove il lavoratore presenti nel periodo di sospensione del rapporto le proprie dimissioni, queste sono da intendersi sorrette da giusta causa e conseguentemente meritevoli della percezione della Naspi, e con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Questo poiché l’apertura della procedura giudiziale costituisce una perdita involontaria da parte del lavoratore del proprio posto di lavoro, e come tale conferisce il diritto alla prestazione di sostegno del reddito.
In caso di recesso del Curatore comunicato al lavoratore al comma 3 dell’art 189 del Codice della Crisi è previsto che oltre a questa ipotesi vi sia anche la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro nel corso della procedura giudiziale ( ciò si verifica laddove decorsi 4 mesi dalla apertura della liquidazione giudiziale il Curatore non abbia comunicato nulla al lavoratore mantenendolo sospeso).
In tal caso è comunque possibile richiedere una proroga ( art. 189 comma 3 Codice crisi impresa) su richiesta dello stesso Curatore oppure del direttore dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, qualora gli stessi ritengano sussistenti e concrete possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell’azienda o di un suo ramo. Ciò dovrà avvenire almeno 15 giorni prima dalla prima scadenza con apposita istanza da depositarsi presso il competente Tribunale.
Per completezza è giusto anche specificare che detta proroga può essere richiesta anche dal singolo lavoratore per il tramite del proprio legale di fiducia, e ovviamente avrà efficacia solo per i richiedenti. In caso di accoglimento della domanda di proroga il Giudice dovrà assegnare al Curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le proprie determinazioni in merito volte al subentro o al recesso dei rapporti di lavoro interessati. Resta invariato il diritto del lavoratore di presentare le proprie dimissioni nel corso del periodo di proroga, e queste ex art. 190 del Codice Crisi impresa verranno sempre considerate dimissioni per giusta causa con le conseguenze sopra descritte.
La domanda di Naspi deve essere presentata entro 68 giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto ( da quando il lavoratore comunica le proprie dimissioni) come ben specificato dalla Circolare INPS n. 21 del 10.2.2023.
Una volta presentata la domanda, la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni, del recesso del Curatore o della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno, in caso contrario, la prestazione decorrerà dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
In relazione poi alla decorrenza del termine dei 68 giorni per la presentazione della domanda e alla decorrenza della prestazione, trovano sempre applicazione le ordinarie regole di cui alla Circolare INPS n. 94 del 2015.
In tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo è evidente l’intento del Legislatore con l’introduzione del Codice della Crisi di impresa di porre l’attenzione e delle soluzioni concrete ai lavoratori che in uno spazio temporale esiguo si ritrovano a dovere loro stessi fronteggiare non solo la crisi dell’Impresa da cui dipendono ma soprattutto la crisi della propria gestione economica famigliare.