L’assemblea condominiale è l’organo deliberante del condominio e può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.
In via ordinaria viene convocata annualmente per le delibere indicate all’art. 1135 c.c., mentre in via straordinaria può essere convocata dall’amministratore quando questi lo ritiene opportuno o, in alternativa, nel momento in cui è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio o ancora, in mancanza dell’amministratore, ad iniziativa di ciascun condomino.
Per mancanza dell’amministratore si intende la di lui morte, scomparsa o non obbligatorietà per legge che si verifica nel caso in cui i condomini non siano più di otto.
Non rientra in questa casistica invece la malattia dell’amministratore a cui, anche in tal caso, compete l’onere della convocazione.
Segnatamente, nel caso in cui l’amministratore sia ammalato, la convocazione per iniziativa di un condomino diverso dall’amministratore rende la convocazione e le eventuali delibere ivi assunte annullabili per violazione di legge.
Lo stesso vale per le assemblee regolarmente convocate dall’amministratore e poi da questo rinviate per motivi di salute: il sopravvenuto impedimento per indisposizione dell’amministratore che ne differisce lo svolgimento, invero, non può essere aggirato dal alcun condomino che ritengo la convocazione già regolarmente avvenuta e, dunque, ininfluente il rinvio. In tal caso, l’assemblea tenuta ugualmente da alcuni condomini in forma di “autoconvocazione” è illegittima ai sensi dell’art. 66 disp. att c.c. determinando l’annullamento delle delibere eventualmente ivi assunte.
In conclusione, è indubbia la differenza sostanziale fra impedimento dell’amministratore per assenza e impedimento per motivi di salute. E come tale deve essere rigorosamente rispettata da ognuno dei condomini per non incorrere in spiacevoli conseguenze.