L’articolo 336 del Codice civile prevede che, per i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, tanto i genitori quanto i minori debbano essere assistiti da un difensore.
A ciò si aggiunga che numerose sono le previsioni normative che richiamano la necessità di procedere alla nomina del curatore della persona minore di età, in una serie di situazioni nelle quali si ipotizza, ex ante ed in via presuntiva, l’esistenza del conflitto di interessi con l’esercente la responsabilità genitoriale.
In primo luogo, nell’art. 78 del Codice di procedura civile, interpretato come norma di carattere generale applicabile in tutti i casi di conflitti di interessi tra rappresentante e rappresentato e, in secondo luogo, nella normativa sovranazionale, segnatamente la Convenzione internazionale di New York del 1989 e quella di Strasburgo del 1996, che sanciscono il principio per cui il minore deve considerarsi un soggetto di diritto autonomo.
Ma cosa significa responsabilità genitoriale?
La nozione di responsabilità genitoriale, subentrata con la Legge 219/2013, indica i poteri-doveri attribuiti ai genitori – sposati e non sposati – a protezione e tutela dei figli minori non emancipati che sono presunti essere incapaci di curare i propri interessi.
Pertanto, in presenza di un confitto in materie concernenti genitori e figli, al pari di quanto previsto per i primi, anche ai secondi è attribuito il ruolo di parte di cui, addirittura, viene disposto l’ascolto nel caso in cui abbiano compiuto dodici anni o siano di età inferiore ma capaci di discernimento.
La portata e il significato della norma risultano chiari considerando che i provvedimenti in esame potrebbero privare i minori dei propri genitori, figure di riferimento, istituzionalmente deputate a garantire loro il soddisfacimento dei diritti fondamentali al mantenimento, all’istruzione, all’educazione e all’assistenza morale e materiale.
Del medesimo avviso è la giurisprudenza della Suprema Corte che, a più riprese nel corso degli anni e da ultimo con la recente ordinanza n. 4944 pubblicata il 15 febbraio 2022, ribadisce proprio il principio contenuto nel combinato disposto dall’articolo 336 del Codice civile e dall’art. 78 del Codice di procedura civile per cui è indispensabile la nomina di un curatore speciale che sostituisca e rappresenti gli interessi del minore nei procedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, anche se riguardanti un solo genitore.
Segnatamente, nei procedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, anche di solo uno dei genitori, si dà per presupposta la sussistenza di un confitto di interessi con il genitore in capo al quale permane la piena responsabilità genitoriale in ragione delle questioni oggetto del giudizio.
Pertanto, d’ufficio dal Tribunale oppure su richiesta del Pubblico Ministero qualora ravvisasse un conflitto d’interessi tra il minore ed i genitori o chi ne esercita la responsabilità, il curatore speciale viene nominato con l’obbligo di esprimere la volontà del minore perseguendone esclusivamente gli interessi.
In conclusione, è orientamento ormai consolidato la necessità di garantire al minore l’assistenza di una figura che gli consenta di poter prendere posizione in maniera qualificata quantomeno in ordine a quelle decisioni tali da incidere sulla sua vita futura.