Nella vita di tutti i giorni ci imbattiamo, anche inconsapevolmente, negli interessi, che rappresentano un’obbligazione accessoria rispetto a una obbligazione principale riguardante una somma di denaro.
Nel caso specifico tratteremo gli interessi moratori previsti dall’art. 1224 del codice civile, aventi natura risarcitoria e dovuti in caso di ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria.
Pertanto, tutte le volte che siamo in ritardo nell’onorare un pagamento, dai canoni di locazione alle fatture commerciali passando per le semplici bollette, siamo tenuti ad aggiungere una somma calcolata percentualmente sul capitale dovuto.
Il saggio legale degli interessi attualmente è pari ad 1,25% annuo, per cui di fronte a un debito di € 1.000,00 saremo costretti a pagare al nostro creditore l’ulteriore somma annua di € 12,50; cifra talmente irrisoria che spesso non viene nemmeno conteggiata dalle parti.
Il discorso cambia nei ritardi di pagamento delle transazione commerciali concluse tra imprese, compresi i liberi professionisti, in cui si applica, in forza del d.lgs. 231/2002, un tasso decisamente più alto, pari attualmente al 8%. Per cui, nel caso sopra esaminato la somma degli interessi moratori commerciali sarà pari a € 80,00 in un anno, oltre sei volte il tasso legale.
Come si potrà immaginare, nelle transazioni commerciali gli interessi di mora rappresentano un’importante voce economica, mentre nelle transazioni tra privati, data l’esiguità delle somme in gioco, gli interessi vengono spesso snobbati e alle volte nemmeno calcolati.
Ma tale abitudine tra privati è in alcuni casi un errore, vediamo ora perché.
Nel 2014 è stato aggiunto il 4 comma all’art. 1284 del codice civile relativo al saggio degli interessi, in cui viene specificato che “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Questo vuol dire che anche per un “banale” ritardo di pagamento da parte di un privato cittadino del canone di locazione o di un prestito, potremmo essere chiamati a pagare interessi di natura commerciale, per cui sensibilmente più elevati, nel caso il creditore decidesse di richiedere i suoi soldi tramite una domanda giudiziale (il classico decreto ingiuntivo, per esempio).
Pertanto, il povero conduttore di un immobile che abbia accumulato un debito di qualche mensilità pari, per esempio, a € 3.000,00, si troverà costretto a dover aggiungere, oltre a tutte le spese legali della procedura ingiuntiva, anche la sgradita sorpresa degli interessi commerciali pari a quasi € 250,00 annui (immaginate la somma complessiva nel caso il debito si dovesse protrarre nel tempo).
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del comma appena esaminato, una recente sentenza della Corte di Cassazione sembrerebbe aver limitato tale applicazione unicamente ai crediti di natura contrattuale (“la regola generale, prevista dal comma 4 dell’art. 1284 c.c. rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l’ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all’indennizzo che non ha fonte negoziale – Cass. Civ. n. 14512/22 sulla scia della Cass. Civ. 28409/18).
Tuttavia, va segnalato come la dottrina e la giurisprudenza di merito non siano sempre conformi a tale interpretazione restrittiva. Infatti, una sentenza del Tribunale di Savona, depositata in data 25/09/20, nell’uniformarsi al suddetto orientamento della Suprema Corte ne ha esteso la portata, ritenendo che nel novero delle obbligazioni di natura contrattuale, oltre alle obbligazioni c.d. restitutorie, dovessero essere incluse anche quelle risarcitorie (“Il quarto comma dell’art. 1284 c.c. è riferibile anche alle obbligazioni risarcitorie derivanti da responsabilità per inadempimento contrattuale” – Tribunale di Savona, Sent. n. 25760/20).
Tale interpretazione parzialmente estensiva potrebbe essere il primo passo per includere in tale fattispecie anche il risarcimento da fatto illecito.
In conclusione, il meccanismo di estensione degli interessi commerciali anche ai privati, introdotto ormai un decennio fa, non sempre è conosciuto e applicato ma risulta di grande vantaggio economico anche per il creditore di natura non commerciale.
Per cui, d’ora in avanti prestate attenzione a come vengono calcolati gli interessi in presenza di un provvedimento giudiziale (sia che siate il debitore o il creditore).