Cosa accade se un sinistro stradale avviene all’interno di un’area privata? Opera anche in questo caso la copertura dell’assicurazione auto?
La tematica è da sempre discussa e fino al recente intervento della Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 21983 del 2021, in Italia era predominante un orientamento non conforme alla giurisprudenza europea.
Infatti, sino ad allora veniva applicato il principio per cui poteva parlarsi di circolazione stradale ogni volta che il mezzo si trovava su strada pubblica o aperta al pubblico, esplicitando che “la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone” (Cass. Civ. n. 17017/18).
Pertanto, seguendo tale indirizzo, Il Tribunale di Milano prima e la Corte di Appello di Milano poi negavano l’operatività dell’assicurazione auto in un caso di investimento fatale avvenuto in un’area cortilizia interna recintata, costringendo la persona offesa a rivolgersi sino alla Corte di Cassazione che, appunto, con la citata sentenza a sezioni unite ribaltava completamente l’orientamento applicabile.
Infatti, tale precedente orientamento risultava in contrasto la giurisprudenza europea, in base alla quale rientra nella nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso dello stesso che sia conforme alla sua funzione abituale.
In poche parole, la Suprema Corte a Sezioni Unite chiarisce come sia l’utilizzazione del veicolo ad assumere fondamentale rilievo, costituendo, in luogo di quello del “numero indeterminato di persone”, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.
Pertanto, il criterio distintivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell’uso del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale e non nel luogo in cui esso avvenga.
Così, viene testualmente chiarito dalla Suprema Corte che “Ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (Cass. Civ. S.U. n. 21983/21).
Pertanto, ogni sinistro avvenuto in area privata non accessibile al pubblico può dare comunque origine a un risarcimento da r.c.a. se il veicolo che l’ha causato è stato utilizzato in modo corretto.
Inoltre, in tale sentenza gli Ermellini hanno confermato, come da costante giurisprudenza, che la circolazione ex art. 2054 c.c. include (anche) la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade, ivi compreso il carico e scarico della merce.
Augurandovi che non vi capiti mai un sinistro stradale ora siete più consapevoli di come poterlo affrontare. Buone Feste!